Il 50% dei matrimoni va in frantumi, questa è ormai la media. La cosa in sé è tutt’altro che incoraggiante, soprattutto se si tiene conto di quanti bambini coinvolge questo asettico dato statistico. Ma le cose possono essere peggiori quando i coniugi, obnubilati dall’ottimismo dell’amore, non hanno previsto di potersi separare, proteggendosi dal danno economico o dalle contese finanziarie che possono inasprire una separazione, con conseguenze feroci per tutti.
Abbiamo chiesto il parere del notaio per fare il punto su un paio di strumenti che la legge offre, senza per questo sminuire la volontà di condivisione che è a monte della scelta di sposarsi.
Convenienza economica di separazione e divorzio
Dal punto di vista della convenienza economica, gli stati di separato o divorziato rappresentano situazioni molto differenti. Esistono diritti che persistono solo durante la separazione e che quindi è bene valutare nel momento in cui si decide se divorziare o no. Evidentemente il riferimento è a coppie che nonostante la separazione mantengano un rapporto civile e che non abbiano in programma un nuovo matrimonio.
Differenza tra assegno di mantenimento e assegno divorzile
La recente giurisprudenza ha deciso che l’assegno divorzile non deve più garantire al coniuge più debole il mantenimento dello stesso tenore di vita di prima della separazione, ma la sola sussistenza qualora non sia in grado di provvedere autonomamente a se stesso. L’assegno di separazione invece corrisponde ancora al vecchio concetto di tenore di vita. In presenza di figli, in entrambi i casi il mantenimento è volto a conservare il precedente tenore di vita, fino alla loro totale indipendenza economica. Il coniuge cui sia stata addebitata la fine del matrimonio non ha diritto all’assegno, a meno che versi in stato di bisogno.
Successione
Se uno dei coniugi muore prima del divorzio, cioè da separato, il coniuge superstite gli succede come se non si fossero mai separati, purché non gli sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato. In questo caso, infatti, avrebbe diritto solo a un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti. PE
Pensione di reversibilità
Il coniuge superstite separato ha diritto alla pensione di reversibilità del ex partner deceduto, anche in caso abbia rinunciato all’eredità, persino in caso di addebito della separazione.
In caso di divorzio l’ex coniuge superstite ha diritto alla pensione di reversibilità ma solo per una quota, eventualmente da dividersi con una seconda moglie o marito e solo se già percepiva dall’ex coniuge defunto un assegno divorzile versato con cadenza periodica. A meno che non abbia acconsentito a un assegno divorzile in un’unica soluzione, caso in cui perde il diritto alla quota di pensione di reversibilità.
Trattamento di fine rapporto
Nel caso del Tfr vale il contrario di quanto appena detto per la pensione di reversibilità: infatti occorre essere divorziati, e non separati, per avere diritto al 40% del Tfr dell’ex coniuge deceduto, sempre che l’assegno divorzile non sia stato conferito in un’unica soluzione.
Successione: chi eredita la casa comprata prima del matrimonio
Anche in regime di comunione dei beni, i beni acquistati prima del matrimonio sono di esclusiva proprietà del coniuge acquirente. Pertanto in caso di decesso del coniuge acquirente, il coniuge superstite potrà vantare diritti ereditari solo se previsto dal testamento o come previsto dalla legge. Se l’immobile costituiva casa coniugale, il coniuge superstite ha comunque diritto di abitarvi e di godere dell’arredamento.
In presenza di testamento
- coniuge superstite erede universale: se il coniuge defunto non ha altri eredi il testamento può prevedere che il coniuge superstite diventi l’unico proprietario dell’immobile.
- se invece esistono altri eredi (figli e/o genitori), il coniuge superstite eredita la proprietà dell’immobile solo se nell’asse ereditario sono presenti altri beni che concorrano a soddisfare la quota legittima dell’eredità prevista per loro. Altrimenti al coniuge spetta solo la quota di legittima.
Quanto sopra vale anche in caso di coniuge separato.
In assenza di testamento
In questo caso, non essendoci testamento, la casa acquistata prima del matrimonio entra nell’asse ereditario da dividere con gli eredi legittimi.
- il defunto lascia solo il coniuge e nessun figlio né parenti stretti (genitori, fratelli, sorelle): in questo caso l’eredità, e con essa la proprietà della casa, spettano al coniuge superstite, anche se separato, (purché non gli sia stata addebitata la separazione). Ciò non vale nel caso di coniuge divorziato;
- il defunto lascia coniuge e figli: l’eredità andrà divisa per quote e la casa, se non esistono altri beni per soddisfare tali quote, andrà divisa tra gli eredi (1/3 al coniuge, 2/3 ai figli);
- il defunto lascia solo figli: l’eredità spetta a tutti i figli in parti uguali
- il defunto non lascia figli né coniuge: l’eredità spetta ai parenti più prossimi e in assenza di parenti, allo Stato
- il defunto non ha figli e lascia coniuge e altri parenti: 2/3 dell’eredità vanno al coniuge, 1/3 ai parenti stretti (genitori, fratelli, sorelle);
- il defunto lascia solo ascendenti: l’eredità andrà divisa tra gli ascendenti più prossimi di pari grado o andrà all’ascendente più prossimo.
Diritti sulla casa coniugale
Se il de cuius aveva adibito l’immobile di proprietà diritto ad abitarvi e a godere dell’arredamento, a casa coniugale, il coniuge superstite ha comunque diritto ad abitarvi e a godere dell’arredamento, prescindere da chi ne sia legittimo erede.
Comunione o separazione dei beni
Se non disposto diversamente, le proprietà acquistate successivamente al matrimonio sono di proprietà comune ai due coniugi. Quali differenze implicano l’uno o l’altro regime con riferimento alla successione?
Pensiamo alla casa coniugale. Alla morte di uno dei due coniugi:
In regime di comunione dei beni
La casa acquistata dopo il matrimonio è di proprietà di entrambi, quindi la successione prevede:
- 50% rimane al coniuge superstite comproprietario
- rimanente 50% diviso in 25% al coniuge superstite 25% ai figli (*)
- oppure, in assenza di figli:
- 50% al coniuge superstite comproprietario
- rimanente 50% diviso in 2/3 al coniuge superstite 1/3 ai parenti
In regime di separazione dei beni
La casa acquistata dopo il matrimonio è di proprietà esclusiva del defunto e quindi la successione prevede che vada
- 50% al coniuge, il restante 50% ai figli (*) Oppure, in assenza di figli ma in presenza di altri parenti stretti (fratelli e sorelle o genitori)
- 2/3 al coniuge e 1/3 ai parenti stretti. (*) se vi sono più figli, 1/3 al coniuge e 2/3 ai figli.
Separazione per evitare il pignoramento
È un fenomeno ricorrente quello di molte coppie che, non avendo scelto la separazione dei beni all’epoca del matrimonio, si separano al solo scopo di evitare un pignoramento della casa di proprietà del soggetto, dei due, indebitato. Si tratta in questo caso di una frode, perché si utilizza uno strumento legittimo, la separazione – peraltro se consensuale rapida e poco costosa, cui si aggiunga che il trasferimento di beni immobili tra coniugi anche separati è esente da imposta di registro – per fini illeciti.
In caso il creditore nutra dubbi di un’eventuale simulazione, specie se non c’è assegno di mantenimento e i coniugi separati continuano a vivere sotto lo stesso tetto, ha facoltà entro 5 anni di impugnare l trasferimento immobiliare e provare la simulazione, cosa tutt’altro che scontata all’interno delle dinamiche di coppia.
Ma se il creditore riesce a provare la frode, la separazione – e il conseguente trasferimento dell’immobile – possono venire revocati. Resta comunque difficile, qualora la casa oggetto della contesa fosse la casa famigliare e in presenza di figli, che il creditore possa aggredire il bene.
Con la consulenza del notaio Daniele Muritano per Patrimonia & Consulenza
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