L’assegno divorzile, ovvero il contributo che una persona divorziata può essere obbligata a corrispondere all’ex coniuge più debole finanziariamente, viene corrisposto periodicamente, in genere mensilmente, o una tantum. Questa seconda opzione riassorbe tutte le spettanze del coniuge debole in un unico esborso che è configurato come contrazione delle obbligazioni future e pertanto fiscalmente agevolato. Una specie di chiusura tombale di assegno divorzile, quote di TFR e pensione di reversibilità.

Non è però una cesura totale in quanto, qualora l’ex coniuge dovesse incorrere in una grave indigenza, il coniuge divorziato con una situazione finanziaria migliore potrebbe essere chiamato a sostenere l’altro, anche in seguito a corresponsione di assegno una tantum. «È così, e su questo tema è rilevante l’orientamento giurisprudenziale del Tribunale di riferimento. Per quanto invece riguarda i vantaggi dell’una o dell’altra opzione, periodico o una tantum, il primo passo da fare è capire chi si ha di fronte, sia sul lato dell’ex coniuge debitore sia sul lato del creditore» precisa l’Avvocato Francesca De Florio.

Per quanto riguarda il coniuge debole, è importante valutare se la debolezza di reddito è temporanea e ci sono prospettive di entrate o no. «Chiaramente le prospettive di entrate, come per esempio un’eredità in arrivo, potrebbero far optare per l’assegno una tantum, mentre una prospettiva diversa potrebbe far pensare più rassicurante l’ingresso mensile di un reddito, sempre che la controparte sia affidabile» aggiunge De Florio. «Da tempo l’assegno divorzile non è più commisurato al tenore di vita dei coniugi precedente al divorzio, sebbene sul tema ogni Tribunale abbia la propria visione. Inoltre, l’obbligo dell’assegno divorzile potrebbe decadere, o dare adito a una richiesta di riduzione, al variare delle condizioni economiche dell’ex coniuge creditore».

Le successive considerazioni si concentrano sull’ex coniuge che deve corrispondere l’assegno, in particolare sulla sua situazione finanziaria, la volatilità dei suoi redditi o l’eventuale esposizione debitoria e la compagine familiare ed ereditaria. «Una situazione instabile o di possibile esposizione futura, così come l’eventuale inaffidabilità della persona, potrebbero far propendere per la soluzione una tantum», continua l’Avvocato De Florio. «Ma vanno anche considerati gli eredi del coniuge obbligato. In caso infatti questi venisse a mancare, l’obbligo dell’assegno divorzile periodico ricadrebbe – stanti le condizioni di bisogno del coniuge ricevente – sui suoi eredi. Se il coniuge obbligato ha alle spalle una famiglia di eredi finanziariamente solidi, non ci sarebbero problemi. Ma se gli eredi fossero i figli, magari ancora giovani e non in condizioni di sostenerne il peso, le considerazioni potrebbero portare a scegliere la formula una tantum».

Conta anche il tempo di matrimonio. «Nell’assegno divorzile vengono conteggiate quote del TFR e della pensione di reversibilità che sono commisurati al tempo di effettivo coniugio» dice De Florio. «Ciò può essere rilevante specie nel caso l’ex obbligato si sia risposato, perché in questo caso l’ex coniuge dovrebbe dividere la quota di TFR con il secondo coniuge sopravvissuto».

Tra i fattori che il consulente legale matrimonialista deve prendere in esame entra anche l’aspettativa di vita, dell’uno e dell’altro. È così «Assolutamente. Questo vale soprattutto nel momento in cui si debba decidere di accettare la cessione di un bene, per esempio un bene immobile, rispetto alla corresponsione periodica dell’assegno» aggiunge De Florio. «Bisogna avere la lucidità di comprendere cosa convenga proiettando le opzioni sull’attesa di vita. Un bene immobile, che al momento sembrerebbe la soluzione più allettante, potrebbe alla fine risultare meno conveniente dell’assegno divorzile periodico moltiplicato per tutti gli anni di aspettativa di vita dal momento del divorzio in poi».

Testo a cura di Emanuela Notari

Diritto d’autore: Photo by Zoriana Stakhniv on Unsplash

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