Dopo un centinaio di sentenze contrarie alla propria linea di pensiero, l’Agenzia delle Entrate finalmente si allinea alla giurisprudenza prevalente e afferma, in una bozza di provvedimento pubblicato l’11 agosto, che i beneficiari di beni conferiti in un Trust subiscono l’imposizione fiscale indiretta (regime successorio e donazioni) solo nel momento in cui ne diventano effettivamente proprietari – ovvero nel momento in cui un dato evento, previsto dal programma del Trust, si verifichi (per esempio, la morte del disponente o il raggiungimento di una data età da parte del beneficiario) – e non prima, quando semplicemente venivano indicati come futuri beneficiari.

Pare logico, eppure la questione ha animato una serie infinita di contenziosi, ma la tendenza prevalente della giurisprudenza andava già da tempo nella direzione della recente svolta della Agenzia delle Entrate. Tanto che non pochi contribuenti decidevano di pagare subito per non incorrere in una procedura di morosità con l’Agenzia, riservandosi, eventualmente, di procedere in contenzioso per avere la restituzione di quanto versato; sempre che non valutassero di pagare subito con le attuali aliquote in materia successoria per non fare gravare i beneficiari di futuri ed eventuali inasprimenti del tributo stesso.

Il Trust è un negozio giuridico che vive di due momenti distinti, ci spiega l’Avv. Roberto Lenzi: quello in cui si costituisce il Trust (atto istitutivo) e si trasferiscono i beni (atto di dotazione; sempre che quest’ultimo aspetto non si concretizzi in un momento successivo), trasferendo la proprietà dal disponente al Trust stesso, e quello in cui il Trust, seguendo la volontà e i tempi previsti del disponente, trasferisce a sua volta la proprietà dei beni ai beneficiari finali. Tra i due momenti può passare tot tempo. È rilevante quindi comprendere la portata di questa innovazione perché elimina la necessità, che prima c’era nella visione dell’Agenzia delle Entrate, che i beneficiari di un trust, poiché identificati quali destinatari futuri della proprietà dei beni in Trust, pagassero subito l’imposta relativa al trasferimento di una proprietà che in realtà non c’era ancora stato. Resta inteso che l’atto istitutivo e quello di dotazione del trust sconteranno l’imposta di registro in misura fissa (l’imposta di successione donazione di concretizzera sl momento del trasferimento dei beni ai beneficiari); così come saranno applicate, in misura fissa le imposte ipo-catastali in presenza di apporto di immobili (applicate, poi, in misura proporzionale nel momento del trasferimento dei beni immobili ai beneficiari).

Invece, sotto il profilo delle imposte dirette, nei trust trasparenti, resta immediata l’imposta eventualmente dovuta sui redditi che sono imputati direttamente ai beneficiari individuati (reddito di capitale), essendo ininfluente a tal fine che i redditi siano prodotti in Italia o che il reddito sia stato prodotto in Italia o all’estero. Ciò ha senso, naturalmente, perché i beneficiari, in questo caso, hanno subito accesso a tali redditi che, costituendo un arricchimento patrimoniale, generano la relativa capacità contributiva in termini di imposta. La successiva devoluzione dei beni ai beneficiari non subisce alcun prelievo.

Per i trust opachi fiscalmente residenti in Italia la tassazione diretta avviene in capo al Trust stesso e la successiva attribuzione dei medesimi redditi a beneficiari non è più soggetta a tassazione diretta (salvo alcuni casi specifici connessi a trust paradisiaci).

Si apre a questo punto la questione: chi, ligio alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, ha pagato subito, cosa deve aspettarsi? Gli verrà restituita l’imposta versata in anticipo? O il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate non ha effetto retroattivo?

E se le imposte di successione e donazione dovessero aumentare, come in molti sostengono visto che il nostro Paese viene ritenuto (a torto o a ragione) uno dei più convenienti da questo punto di vista, cosa succede? Che quanto pagato viene considerato un anticipo su quanto alla fine sarà dovuto oppure le situazioni pregresse saranno considerate “chiuse”? Per il momento sul tema non ci sono pronunciamenti. Forse dovremo ancora aspettare che per decenni la giurisprudenza prevalente prenda una direzione precisa.

Testo a cura di Emanuela Notari con la consulenza dell’Avv. Roberto Lenzi – Studio Roberto Lenzi e Associati

Diritto d’autore: Photo by Lucian Alexe on Unsplash

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