La Mifid II riuscirà a elevare le competenze dei consulenti finanziari?
Una risposta definitiva ancora non esiste. Già, perché ancora oggi sul tema il dibattito resta aperto visto che continua a esistere un forte divario fra i requisiti originari indicati dall’orientamento ESMA e la bozza in consultazione predisposta dalla Consob per la modifica del regolamento.
Anche se alcune modifiche possono essere ancora valutate, la tendenza, purtroppo, sembra andare verso una semplificazione della verifica dei requisiti di conformità alla direttiva. «Un risultato richiesto dalle banche, ma insoddisfacente rispetto alle attese, fondate sulla crescita della protezione del contraente debole», sottolinea Giuseppe Santorsola, professore ordinario di Corporate & Investment Banking all’Università Parthenope di Napoli.
Cosa dicono gli orienta menti Esma sulle abilità che un consulente patrimoniale deve avere alla luce della Mifid II?
In generale promuovono una maggiore convergenza nelle conoscenze e competenze del personale addetto alla prestazioni di consulenza in materia di investimenti o alla fornitura ai clienti di informazioni riguardanti strumenti finanziari, depositi strutturati, servizi di investimento o accessori, invitando le autorità nazionali a valutare la conformità con tali requisiti. Resta da valutare se i consulenti patrimoniali, finanziari, segmentati per tipologie di clientela, debbano o possano avere requisiti differenziati.
ESMA stabilisce norme ai fini di un efficace controllo interno, per indirizzare le imprese a ottemperare all’obbligo di operare nel migliore interesse dei propri clienti e per assistere le authority nel valutare il rispetto di tale obbligo da parte delle imprese. Si definiscono criteri minimi, mentre le singole authority nazionali possono richiedere maggiori livelli di conoscenze e competenze per il personale addetto alla prestazione di servizi di consulenza e/o per quello addetto alla fornitura di informazioni. Un’impostazione che appare gestita al contrario nel caso italiano.
Cioè?
L’allegato al documento ESMA contiene alcuni esempi di potenziali applicazioni con l’intento di fornire alle imprese spunti pratici su come ottemperare ai requisiti stabiliti negli orientamenti.
La Consob prevede, invece, per il periodo di esperienza lavorativa richiesto, di graduarne la durata in relazione all’attività svolta, innalzandola per coloro che intendono prestare la consulenza. Quanto
alle modalità di computo dell’esperienza, si è rappresentata l’opportunità di estendere il lasso temporale entro il quale poterla computare e di poter sommare periodi di esperienza maturati presso intermediari diversi.
La Consob ha scelto di modulare i requisiti che il personale addetto deve soddisfare, avvalendosi della facoltà attribuita dagli Orientamenti. In particolare, si è previsto un sistema flessibile di accesso ammettendo una pluralità di percorsi formativi/ e un’ampia gamma di titoli di studio e bilanciando, fatto salvo il periodo minimo di sei mesi, la durata dell’esperienza richiesta in funzione del titolo di studio conseguito (più bassa è la qualifica, maggiore è l’esperienza richiesta).
Inoltre, i requisiti sono stati diversamente modulati in relazione alle caratteristiche del servizio prestato, richiedendo per chi intende svolgere il servizio di consulenza, a parità di titolo di studio, un periodo di esperienza più elevato rispetto a coloro che forniscono informazioni.
Quindi la prepara zio ne del nuovo consulente finanziario migliorerà o no?
Dipende dal disegno finale della normativa nazionale che, ripeto, appare molto più semplificato rispetto ai requisiti immaginati inizialmente.
Quali sono i limiti della situazione attuale ?
I limiti potrebbero emergere nel caso in cui le authority attivassero azioni di verifica presso gli intermediari valutando l’efficacia dei percorsi formativi e la veridicità dell’acquisizione di adeguate competenze.
Conosciamo i criteri proposti dall’ESMA e non quelli che imposterà la Consob. Sarebbe peraltro inopportuna
un’ azione di controllo profonda rispetto a una normativa di fatto leggera, soprattutto considerando che la gran parte degli operatori ammessi all’attività di consulenza risulteranno automaticamente autorizzati e, quindi, senza una preparazione professionale eventualmente verificabile.
Alla fine a rimetterci saranno ancora una volta i risparmiatori …
Eventuali reclami della clientela rispetto al servizio ottenuto sono, in effetti, da tenere in considerazione, specie se dovessero emergere carenze conoscitive dei consulenti.
Che ti po di care nze?
Per esempio rispetto a un questionario base utilizzato in diverse occasioni, la percentuale di risposte media rilevata è intorno al 15/20% su una base di 40/50 domande destinate (nella mia esperienza personale) a circa 1.500 dipendenti bancari.
Da qui l’importanza dell ’aggiornamento continuo per i consulenti …
Questo è un tema particolare poiché il Consulente Finanziario iscritto all’OCF è l’unica figura che non prevede al momento l’obbligo di un aggiornamento vincolante quale quello previsto sia per l’OAM (agenti in attività finanziaria) sia per l’IVASS (operatori del segmento E del RUI).
Una differenza significativa che molte società coprono con intense attività di training, non sempre indirizzate verso la formazione quanto verso un addestramento su prodotti e un aggiornamento professionale.
Come dire che esperienza e conoscenza non sempre coincido no?
Esatto, e non sempre sono entrambi necessari per il rafforzamento del ruolo del consulente finanziario. Non si dubita del livello di molti, ma si deve richiedere che chiunque svolga il ruolo abbia un livello minimo e un continuo aggiornamento che dovrebbe riguardare soprattutto i consulenti iscritti, senza mandato e non operativi, per i quali i vincoli di aggiornamento periodico diventerebbero uno stimolo per mantenere preparazione e attitudine tecnica al ruolo.
ARTICOLO TRATTO DA FinRoad MAGAZINE; settembre 2017