La mia è una classica famiglia borghese, ma quando ci riuniamo a Natale a tavola ci sono tante tipologie di famiglia: due genitori anziani, i capostipite; la famiglia di mio fratello 1, coppia di fatto separata, con due figli adolescenti; la famiglia di mio fratello 2, sposati con una figlia della prima unione di fatto di lui con cui la sua attuale moglie ha un ruolo tutt’altro che irrilevante considerato che la ragazza di fatto vive una settimana con la mamma e una settimana con papà e attuale moglie; me sola, senza figli, divorzianda. E se guardo agli amici il quadro si complica: i migliori amici di mio fratello 2 sono due uomini sposati a Barcellona; due delle mie migliori amiche vivono insieme con i rispettivi 2 figli, totale 4 figli. Ognuna di loro ha un ex marito, padre dei figli.

Come si dirimono oggi i diritti e i doveri di un mondo famigliare così apparentemente scombinato? Come è cambiato il diritto di famiglia nel contesto di un concetto così elastico? Riesce la legge a star dietro ai passi da gigante fatti dalla società civile? Ecco tre regole chiave:

Regola n. 1
I DIRITTI DEI BAMBINI PRESCINDONO DAL TIPO DI FAMIGLIA

Secondo il nuovo diritto di famiglia, non importa se sei nato fuori o dentro il matrimonio, sei un figlio con tutti i diritti di figlio (tuttavia, stabilire se il compagno omosessuale del tuo papà abbia il diritto di adottarti dipende dal caso concreto stepchild adoption). I diritti, uguali per tutti, sono:

  • essere mantenuto
  • essere educato
  • essere istruito nel rispetto delle tue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni
  • essere assistito moralmente crescere in famiglia mantenere rapporti significativi con i parenti ed essere considerato parente dei parenti anche nel caso di nascita fuori dal matrimonio (solo l’adozione di maggiorenni esclude questo diritto);
  • essere ascoltato su ciò che ti riguarda se hai compiuto 12 anni o anche prima se ti viene riconosciuta la capacità di discernimento (con particolare rilevanza su eventuale separazione dei genitori e relativo affidamento e/o disposizione per il fine vita)
  • avere un contributo al mantenimento anche in presenza della decadenza della potestà di uno dei genitori

I doveri dei figli comprendono:

  • rispettare i genitori
  • contribuire, durante la convivenza, al mantenimento della famiglia secondo le proprie capacità, sostanze e reddito.

SPIGOLATURA

La perdita della responsabilità genitoriale implica:

  • a – non aver più diritto al sostentamento da parte del figlio in caso di bisogno
  • b – essere escluso dal diritto alla successione del figlio

Come dire, se non hai saputo fare il genitore non hai diritto alla successione di tuo figlio.

 

Stepchild adoption

Viene spesso richiesta da una delle due donne che compongono una coppia gay per acquisire in adozione un figlio nato attraverso inseminazione artificiale dalla compagna. In questo caso si contempla la possibilità di stepchild adoption, cioè di un’adozione da parte del genitore non biologico, con il consenso del genitore biologico. Ma può anche essere richiesto dal partner omosessuale di persona con figli da un precedente matrimonio/unione.

Dal 2014 la giurisprudenza fa storia su questa materia, guidata dal principio base della riforma del diritto di famiglia che considera l’interesse del minore obiettivo primario e principio guida. Ma non si tratta ancora di un diritto automatico; va sollecitato con un ricorso presso il Tribunale dei Minorenni del luogo in cui si trova il minore. Il giudice valuterà il caso, con particolare attenzione all’attitudine alla genitorialità del richiedente e la possibilità di idonea convivenza. famigliare, cioè non acquisisce rapporti di parentela con i parenti del genitore sociale.

SPIGOLATURA

Non accelera la pratica richiedere l’adozione all’estero in seguito a matrimonio all’estero, oltre ad essere necessario, in quel caso, il reale trasferimento all’estero del nucleo famigliare.

Regola n. 2:
SOSTANZIALE RIEQUILIBRIO TRA COPPIE CONIUGATE E UNIONI CIVILI

La legge ha introdotto le unioni civili tra persone dello stesso sesso, allineandosi così, seppure in ritardo, agli standard europei. Stipulando una unione civile, i partner, omosessuali o no, hanno diritti uguali a quelli riconosciuti a marito e moglie, fatta salva la possibilità di adottare figli.

Unioni civili

Si intendono costituite da due persone maggiorenni dello stesso sesso e implicano il dovere di coabitazione e assistenza reciproca morale e materiale. L’atto di costituzione viene registrato nell’archivio dello stato civile.

Differenze con il matrimonio:

  • non c’è obbligo di fedeltà
  • il cognome può essere liberamente scelto tra uno dei due
  • nel caso di scioglimento dell’unione non è previsto alcun periodo di separazione

Le cause impeditive o di nullità sono le stesse previste per il matrimonio (oltre all’esistenza di altro vincolo di unione civile)

SPIGOLATURA

Un vedovo o una vedova che intraprenda una convivenza di fatto non perde la pensione di reversibilità ma non ha diritto a nulla in caso di morte del convivente. In caso di unione civile, perde la pensione di reversibilità ma per lo stesso principio ne ha diritto in caso di morte del convivente. Questo perché in termini successori, unioni civili e matrimoni sono parificati.

Regime patrimoniale delle unioni civili

Si prevede anche in questo caso la comunione dei beni salvo diversamente previsto in un patto preventivo o accordo tra le parti. A queste fattispecie di convivenze si applicano le discipline relative a fondo patrimoniale, comunione legale, comunione convenzionale, separazione dei beni e impresa familiare.

Regime tributario

Tutte le disposizioni di legge che si riferiscono a un coniuge o ai coniugi, si intendono applicabili anche alle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Giuridicamente si parla di equiparazione.

Diritti successori

Sono equiparati a quelli previsti all’interno del matrimonio (Legge 76/2016).

Lavoro e previdenza

In caso di scioglimento dell’unione, come per il divorzio, e in assenza di una nuova unione civile o di un nuovo matrimonio, sussiste il diritto al 40% del tfr di fine rapporto dell’ex partner maturato negli anni coincisi con l’unione civile.
All’unione civile, come al matrimonio, si applica la disciplina del congedo matrimoniale e i diritti relativi alla sospensione del rapporto di lavoro previsti dalla legge: disabilità del partner permessi in caso di lutto ed eventi particolari trattamento economico per assistenza a persona disabile trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in tempo parziale per necessità di accudire partner effetto da patologie oncologiche.

Famiglie di fatto

Per quanto la legge abbia fatto passi in avanti, non sono uguali alle famiglie nate dal matrimonio. Tra i conviventi di fatto non esistono diritti e doveri reciproci e il carattere di “unione libera” conferisce alla convivenza l’aleatorietà di un accordo che può essere interrotto in qualsiasi momento. Non esiste un regime giuridico specifico ma una serie di interventi che danno alla convivenza rilevanza giuridica:

  • accesso alla procreazione medicalmente assistita
  • diritto di astenersi dalla testimonianza contro il convivente in un processo penale
  • diritto di proporre istanza per la nomina dell’amministratore di sostegno del partner
  • diritto a subentrare nel contratto di locazione intestato al convivente in caso di morte
  • tutela possessoria della casa in cui si convive
  • diritto al risarcimento danno nel caso di uccisione del partner
  • diritto alla tutela contro la violenza nelle relazioni famigliari
  • diritto alle prestazioni dello stato sociale previste per la famiglia
  • diritto all’affidamento di un minore momentaneamente privo di ambiente famigliare.

I rapporti tra i conviventi all’interno di una coppia di fatto e i figli seguono la disciplina prevista per il rapporto genitori-figli all’interno di un matrimonio, anche se la coppia esercita responsabilità genitoriale e non potestà genitoriale, che prevede però ugualmente l’onere di mantenere, istruire ed educare i figli nati dal loro rapporto.

Relazioni patrimoniali

In caso di cessazione della famiglia di fatto, nessuno dei due conviventi può chiedere e ottenere la restituzione di quanto dato. Il conferimento di beni e di denaro all’interno di una famiglia di fatto a favore del convivente viene infatti considerato come adempimento di obbligazione naturale. Pertanto non restituibile.

Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato.

Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato. La convivenza con partner che garantisca assistenza materiale produce la perdita del diritto al mantenimento da precedente divorzio. Nel caso di cessazione della convivenza, non esistono diritti né obblighi reciproci e pertanto i beni restano di proprietà individuale di chi li ha acquistati. Casa compresa.

Diritti successori

In caso di morte non esistono diritti successori a tu- tela del convivente superstite. Ecco perché, nel caso di famiglie e coppie di fatto, è sicuramente consigliabile la stipula di un contratto di convivenza per regolare i rapporti patrimoniali durante la convivenza, il regime di proprietà dei beni e gli accordi in caso di eventuale scioglimento della convivenza. Per la successione occorrono però inter- venti preventivi ad hoc come polizze vita e destina- zione quote successorie disponibili.

SPIGOLATURA

Papa Francesco ha introdotto il divorzio breve anche in merito all’annullamento del matrimonio religioso, a cui si può ricorrere se le cause della nullità del matrimonio siano evidenti: a decidere sull’annullamento non è la Sacra Rota ma il vescovo diocesano. Cause di divorzio breve possono essere mancanza di fede (da parte di uno o di entrambi i coniugi) che genera la simulazione del consenso, brevità della convivenza coniugale, aborto procurato, ostinata permanenza in una relazione extraconiugale, occultamento della sterilità, di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione.

Regola n. 3
I CONTRATTI DI CONVIVENZA

 Sono accordi che implicano obblighi giuridici per le parti che li sottoscrivono e mirano in genere a definire le regole di convivenza, reciproco sostegno e patrimoniali della coppia costituita da due persone legate da affetto, che vogliano vivere insieme stabilmente ma che non possono o non vogliono stringere vincolo matrimoniale.

Si costituiscono presso un notaio o un avvocato e vengono registrati presso l’anagrafe del comune di residenza. Anche la successiva risoluzione per subentrato vincolo matrimoniale, decesso di una delle parti o semplicemente per decaduta convivenza, va registrata.

Gli effetti dei contratti di convivenza in genere riguardano:

  • modalità di partecipazione alle spese comuni
  • criteri di attribuzione della proprietà di beni acquisiti nel corso della convivenza
  • modalità di uso della casa adibita a residenza comune
  • definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza, anche con riferimento al mantenimento, istruzione ed educazione dei figli (clausole queste che potrebbero essere suscettibili di modifica qualora ciò fosse necessario nell’esclusivo interesse dei figli)
  • assistenza reciproca in casi di malattia o di ridotta capacità di intendere e di volere di una delle parti.

I patti prematrimoniali

Stando a quanto è dato di sapere, il nuovo disegno di legge sui patti prematrimoniali depositato in Parlamento metterebbe i futuri coniugi nella condizione di potersi accordare preventivamente su questioni legate ad un’eventuale separazione, come il mantenimento, l’assistenza economica e materiale, la casa familiare, il diritto al cognome, e così via.

Anche se l’impasse dopo elezioni ritarderà tutto e i cattolici faranno resistenza, questo genere di accordo potrebbe avvalersi della esperienza ampiamente registrata, ormai già da decenni, negli Stati Uniti e in qualche modo responsabilizzare ulteriormente la coppia nei confronti dell’unione e delle proprie rispettive personali vite. Oltre a semplificare il lavoro legale nel momento di un’eventuale separazione.

SPIGOLATURA

I patti prematrimoniali si stipulano, sempre che passi la legge, con atto pubblico redatto da notaio alla presenza di due testimoni, a garanzia non solo della provenienza delle dichiarazioni e l’identità di chi le sottoscrive, ma anche che queste siano state espresse in totale libertà e piena consapevolezza. La stessa forma è richiesta per modifiche o scioglimento del patto.

Testo a cura dell’avvocato Luisa Terenzio per Patrimonia & Consulenza

Diritto d’autore: unsplash-logoDrew Hays

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