Patrimoni MF ha recentemente pubblicato un interessante articolo molto dettagliato sul tema del trasferimento dei patrimoni, scritto in collaborazione con l’Avv. Roberto Lenzi dello Studio Lenzi e Associati che ci ha aiutato più volte ad approfondire temi giuridici rilevanti. Ecco i punti essenziali.

L’incertezza generale e la precarietà messa in luce dalla pandemia stanno inducendo molte persone a valutare opzioni di trasferimento anticipato di parte del proprio patrimonio agli eredi per dare loro una mano a cavarsela in un momento così difficile. Un po’ quello che sta facendo l’Europa con gli Stati membri, un piano di rinascita e resilienza famigliare; il sostegno, nella maggior parte dei casi, non può che venire dai senior verso i meno senior. Alcuni lo pensano anche o soprattutto per evitare che il rischio di un inasprimento delle aliquote/franchigie fiscali successorie precipiti in realtà sospinto dalla necessità dei conti dello Stato di riprendere fiato.

Il nostro attuale ordinamento prevedere che successioni e donazioni siano soggette a prelievo fiscale con aliquote e franchigie diverse in base a gradi di parentela e valore economico:

  • coniugi, discendenti ed ascendenti, cosiddetti eredi legittimaric, 4% per la parte eccedente la franchigia di 1 milione di euro; fratelli e sorelle 6% oltre una franchigia di 100 mila euro;
  • altri parenti fino al 6° grado e affini fino al 4° grado 6% senza franchigia; tutti gli altri 8% senza franchigia. S

Rispetto ad altri ordinamenti successori esteri, il nostro appare molto vantaggioso (ragione per quale si immagina imminente una sua revisione in un momento in cui lo Stato deve tamponare il debito pubblico), senza però considerare che in molti paesi esteri, dove il regime fiscale successorio è più pesante (mentre in alti tale tributo non è previsto neppure), lo è generalmente meno la tassazione.

Però il nostro ordinamento appare anche molto stringente in quanto prevede quote precise per gli eredi in base al legame parentale o di affinità, cosa che non sempre succede all’estero, e limita la liberalità del testatore a una quota che va da un quarto a due terzi del suo patrimonio, a seconda della platea di eredi e dei lori vincoli di parentela, detta quota disponibile. Questa quota può essere devoluta per testamento a chiunque.

Come si anticipano i patrimoni in Italia

In attesa degli sviluppi, tra revisioni catastali ed eventuali modifiche del regime fiscale delle successioni, l’articolo ci aiuta a concentrare l’attenzione su questioni importanti. Come si anticipa parte del proprio patrimonio? Normalmente attraverso donazioni che, ricordiamolo, per lo Stato sono effettivamente trattate quali anticipazioni di eredità e pertanto soggette, di regola, alle stesse regole della materia successoria. Ciò significa che il valore di un bene donato rientra nel calcolo del patrimonio caduto in successione al momento del decesso del donante. E pertanto influisce sul valore delle quote successorie.

Quindi, ogni volta che pensiamo di fare una donazione dobbiamo prestare attenzione a una serie di fattori, prima di tutto, al fatto che la donazione è un atto irreversibile, molto diverso dalla disposizione testamentaria che può essere modificata o cancellata fino all’ultimo minuto di vita.

Ma anche:

  • che la donazione venga effettuata nella forma richiesta per legge: con atto pubblico se l’entità esula dal “modico valore” che invece tollera forma libera;
  • che l’importo della donazione non pregiudichi le quote di eredità previste per legge in capo agli eredi, restando pertanto nel tetto della quota che spetterebbe comunque all’erede beneficiario, qualora il beneficiario sia anche erede, o non superi la cosiddetta quota disponibile, cioè quella fetta di patrimonio che per legge e solo attraverso testamento si può destinare a chiunque, ad un erede in aggiunta rispetto alla sua parte o a persona non erede. Questo è un punto particolarmente delicato nel caso di immobili, sia perché qualora si ledano i diritti successori di eredi si rischiano azioni ritorsive sull’immobile all’apertura della successione, magari a distanza di anni dalla donazione, sia perché le stesse banche non accettano a immobili acquisiti per effetto di donazione proprio per evitare rischi futuri. Vero è che il problema è talvolta superato da nuove forme di polizze assicurative che prevedono, a fronte di un premio pagato al momento dell’acquisto da parte di un terzo di bene immobile proveniente da atto di donazione, che lo stesso e l’eventuale banca finanziante siano sollevati da rischio di futura contestazione eredi;
  • che la donazione non esponga il donante al cosiddetto longevity risk ovvero il rischio di trovarsi in difficoltà finanziare qualora dovesse vivere più a lungo del previsto, cosa sempre più frequente. In caso di donazione di immobile nel quale viva il donante, si tende perciò a riservare diritto di usufrutto vitalizio al donante e la nuda proprietà al donatario;
  • che la donazione non pregiudichi i diritti di eventuali co-eredi che possano sopraggiungere: è il caso di donante che successivamente all’atto di donazione abbia un figlio tardivo il quale entra di diritto negli aventi diritti successori, modificando le quote eventualmente stimate e valutate precedentemente al suo arrivo;
  • nel caso di azienda o quote azionarie la questione è molto delicata. L’ordinamento ha previsto il patto di famiglia per tutelare la trasmissibilità dell’aziende quando il titolare lo ritenga utile e opportuno, a prescindere dalla sua morte, consapevole del valore sociale e non solo privata di un’azienda. Ma lo strumento non decolla, anche per le difficoltà che il donatario incontra nel dover compensare i diritti successori degli altri co-eredi con altri beni o denaro;
  • infine il caso di polizza vita. Il valore o capitale generato dalla maturazione polizza vita non rientra nella massa successoria, cioè nel patrimonio che cade in successione (salvo i premi pagati) pertanto non ha effetti sulle quote e non è soggetta a prelievo fiscale. La polizza è anche insequestrabile e impignorabile (fatti salvi i casi, riguardo ai premi pagati, in cui vengano violate norme imperative previste dall’ordinamento), due caratteristiche che si aggiungono alle precedenti rendendo le polizze strumenti particolarmente vantaggiosi, specie a tutela di non-eredi come i conviventi che, non essendo coniugati, sono privi di diritti successori nei confronti del compagno/compagna in caso di morte.

Ma esistono moltissime forme di polizze, con trattamenti fiscali diversi a seconda che esprimano un intento previdenziale, ovvero di tutela di un beneficiario alla morte di chi la stipula o a partire da una certa data, o piuttosto un contenuto puramente finanziario che potrebbe sottrarle ai privilegi successori già detti. Una guida da parte di un professionista, specialista della materia, è quindi raccomandata prima di avventurarsi nell’acquisto di una polizza non semplicemente vita.

Nel momento di una donazione, per tutte le ragioni viste sin qui e per i dettagli normativi che potrebbero determinare un peso fiscale e rischi patrimoniali più o meno sostenibili, è di grande importanza farsi assistere da un professionista. Ciò vale sia per il normale cittadino che per i consulenti finanziari, i quali non possono dominare la materia fino in fondo e hanno il dovere etico di far affiancare il proprio cliente da un esperto nella gestione patrimoniale della questione.

Testo a cura di Emanuela Notari

Diritto d’autore: Photo by Jon Tyson on Unsplash

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