Per lungo tempo, fino al 2017, l’assegno divorzile concesso al coniuge debole (che non ha niente a che vedere con l’assegno per il mantenimento dei figli) si è basato sul criterio del diritto al mantenimento del tenore di vita dell’epoca matrimoniale.

Nel 2017 è cambiato tutto quando la suprema Corte ha stabilito che l’assegno divorzile doveva esistere solo in qualità di contributo assistenziale al coniuge non economicamente autonomo e privo di prospettive di lavoro. Brusca sterzata che ha implicato una revisione di molte separazioni, con nuove cause per rivedere senso e quantum dell’assegno divorzile.
La più famosa tra tutte ha visto confrontarsi Silvio Berlusconi e l’ex moglie Veronica Lario la quale perse un contributo economico sostanzioso che non le era più dovuto in assenza di una situazione di indigenza o di mancanza di possibilità di lavoro.

Cinque anni difficili dal 2017 ad oggi, nei quali, sempre alla ricerca di una formula equa, per correggere le precedenti storture in un senso (diritto al mantenimento del tenore di vita precedente) si era passati all’estremo opposto (assenza di diritto se non in caso estremo di indigenza o di incapacità professionale), conducendo i Tribunali ad applicare un nuovo orientamento piuttosto tranchant che prescindeva dall’analisi del singolo caso.

Assegno divorzile: i nuovi criteri per averne diritto

Adesso le cose cambiano di nuovo. Una sentenza della Cassazione del 7 ottobre e una ordinanza dell’11 ottobre stabiliscono che i criteri base per stabilire l’eventuale diritto a un assegno divorzile sono due:

  • non autosufficienza economica del coniuge richiedente;
  • natura compensativa dell’assegno rispetto al contributo che il coniuge debole ha portato negli anni di matrimonio alla vita familiare e alla formazione del patrimonio della famiglia e/o a quello personale dell’altro coniuge.

Questo riporta i Tribunali a dover valutare caso per caso una materia troppo delicata per essere standardizzata.

Si sta riequilibrando la situazione. Quest’ultima svolta tende finalmente a trovare una sintesi delle esperienze precedenti, anche tenendo conto dell’evoluzione della società. Adesso occorrerà vedere come si muoveranno i vari Tribunali nel rivalutare situazioni pregresse che potrebbero essere riproposte nuovamente in giudizio per rivedere quanto già stabilito. Le sentenze fanno giurisprudenza quindi staremo a vedere. Inoltre si dovrà naturalmente stabilire con molta attenzione quali criteri utilizzare per valutare l’apporto del coniuge richiedente alla formazione del patrimonio della famiglia o dell’altro coniuge e in termini più generali l’apporto alla vita della famiglia, dovendo anche dimostrare in qualche modo una relazione tra la mancanza di indipendenza e la suddivisione dei ruoli all’interno della famiglia.

Conforta però questo ritorno alla valutazione qualitativa caso per caso, rispetto alla precedente pura valutazione quantitativa di autonomia economica. Così come è confortante vedere da parte della giurisprudenza una continua ricerca di equilibrio ed equità: come era ingiusto il criterio del mantenimento del tenore di vita posto sulle spalle del coniuge forte, quasi sempre il marito, così era ingiusto che l’assegno diventasse un contributo assistenziale previsto solo per il sostentamento di un coniuge che non ha altre risorse e non ha possibilità di lavoro. Spesso questa formula ha penalizzato donne che sulla carta avevano i requisiti per trovare lavoro, un certo livello di scolarizzazione e un’età ancora utile, ma per le quali in realtà era difficile se non impossibile accedere a un’occupazione.

Il senso di questa nuova svolta è una compensazione per il lavoro di cura della famiglia di molte donne che hanno rinunciata a sviluppare una propria carriera e la propria autonomia e che, così facendo, hanno implicitamente reso possibile al coniuge concentrarsi sul proprio sviluppo professionale, certamente per il bene della famiglia, ma anche, quantomeno ex post, per la propria crescita personale.

La Cassazione ribadisce infatti che il Tribunale, nel valutare l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge che chiede l’assegno, deve tenere conto «della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di aver dato alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge» durante il matrimonio». Non è quindi sufficiente di per sé lo squilibrio economico tra gli ex coniugi.

L’onere della dimostrazione del contributo portato alla famiglia e alla formazione della ricchezza personale o familiare è del coniuge che richiede l’assegno divorzile e la valutazione del contributo deve essere circoscritta al periodo di durata del matrimonio.

Testo a cura di Emanuela Notari con la collaborazione dell’Avv. Francesca De Florio

Diritto d’autore: Photo by Tim Mossholder on Unsplash

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