Affrontiamo ora il tema dell’utilizzo della società semplice in caso di successione. Semplice nella gestione e rendicontazione, complessa per tutte le applicazioni cui si presta nell’ottica di una gestione unitaria di beni mobili e immobili, con esclusione di un fine commerciale – ricordiamolo – sebbene consenta la produzione di redditi fondiari, con riferimento a locazione passiva di immobili, da capitale nella forma di dividendi (o plusvalenze, in questo caso redditi diversi) provenienti da srl di cui la società semplice sia socia, da lavoro autonomo come attività agricola, professioni intellettuali in forma societaria o attività sportive dilettantistiche.

«La particolare rispondenza della società semplice alla pianificazione successoria risponde al fatto che in sede successoria il patrimonio conferitovi resta unitariamente nella titolarità della società e oggetto del trasferimento mortis causa saranno le quote del capitale sociale». Il commento è dell’avvocato Roberto Lenzi, Studio Roberto Lenzi e Associati, che ci ha assistito in questo percorso a tappe dentro la società semplice.

In tema successorio, la società semplice prevede due grandi vantaggi: il primo, controverso ma confortato dall’opinione prevalente che estende il concetto di impresa anche al generico possesso di partecipazioni societarie (e l’interprete potrà rapportarsi come meglio crede), deriva dal fatto che il passaggio di quote dal socio amministratore di società semplice al suo erede è esente da prelievo fiscale se l’erede mantiene per i successivi 5 anni il controllo della società che gli deriva dalla quota ereditata. Essendo le quote riferite ad una società semplice (che non è di capitali) l’applicazione dell’agevolazione non è condizionata dall’entità della quota di partecipazione trasferita (vedi anche ADE, Circolare 3/E del 2271/2008 e studio del Notariato n. 43-207/Y del 18/4/2008). La ragione è la volontà di incentivare l’erede a subentrare nella compagine sociale (e per converso non pretendere la liquidazione della quota di partecipazione del socio defunto).

Per altra parte della Dottrina (fedele ad un’interpretazione restrittiva della norma di riferimento), invece, l’agevolazione non sarebbe applicabile alle società semplici in quanto non esercitanti attività di impresa commerciale intendendo il concetto di “attività di impresa” non estensibile al generico possesso di partecipazioni societarie (in questo senso anche una recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 6082 del 28/2/23). Ciò premesso, nelle fattispecie in cui si voglia beneficiare dell’esenzione descritta, con particolare riferimento alle società semplici di puro godimento, occorrerà che ogni interprete adotti le proprie scelte in maniera ponderata; tenendo conto, altresì, di trovarsi poi a gestire un eventuale contenzioso con l’Amministrazione finanziaria in caso di diverso orientamento di quest’ultima in tema di elusione fiscale.

Nel caso in cui non si applichi l’esenzione, la valutazione della quota deve essere sempre effettuata secondo due criteri alternativi: con inventario redatto (in questo caso il valore della quota è quello proporzionalmente corrispondente alla quota di riferimento del patrimonio netto della società, tenendo conto di mutamenti sopravvenuti), oppure, in assenza di inventario, in base alla corrispondente quota di valore complessivo dei beni della società al netto delle passività. In questa fattispecie, opera la c.d. “valutazione automatica” (rendita catastale moltiplicata per dei coefficienti indicati dalla norma), tranne che si tratti di aree edificabili.

Il secondo vantaggio offerto dalla società semplice nella pianificazione successoria deriva dal fatto che in caso di decesso di un socio, salvo disposizione contraria per statuto, gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, oppure continuare, come opzione, con gli stessi e questi vi acconsentano.”

Questi aspetti conferiscono al veicolo della società semplice la capacità di gestire patrimoni complessi e soprattutto indivisibili, come il caso di un bene immobile, evitando conflitti che possano portare a un intervento giudiziale di scioglimento della comunione ereditaria e successiva vendita del bene. Al contrario, come già indicato, nel caso di società semplice questa resterà titolare dei beni e agli eredi andrà la titolarità delle rispettive quote sociali (e distribuzione pro-quota dei relativi rendimenti). In questo caso, sarà quindi l’amministratore della società semplice ad occuparsi, in piena autonomia decisionale, della sua manutenzione ed eventualmente della sua vendita a terzi. I soci-eredi, invece, si limiteranno a percepire gli eventuali utili che dovessero essere ripartiti al termine dell’esercizio.

In sintesi pertanto la società semplice in contesto di successione mortis causa consente di:

  • prevenire futuri contenziosi tra gli eredi (nel caso di beni indivisibili e possibile comunione ereditaria);
  • trasferire un patrimonio complesso garantendone una gestione unitaria
  • semplificare gli oneri delle dichiarazioni successorie
  • offrire agli eredi uno strumento semplice ed economico da poter a propria volta utilizzare nel futuro conferendovi ulteriori beni o, con l’accordo di tutti, sciogliere in seguito alla vendita di tutti i beni, suddividendosi pro-quota il saldo residuo dei conti correnti.

Il primo capitolo dedicato a come funziona la società semplice è stato pubblicato il 27 marzo 2023; il secondo capitolo dedicato alla società semplice nella gestione di capitali immobiliari è stato pubblicato giovedì 30 marzo 2023.

Testo a cura di Emanuela Notari

Diritto d’autore: Foto di Ries Bosch su Unsplash

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