La riscoperta di un vecchio modello semplificato di società di persone in passato usato per lo più per attività agricole impone un approfondimento delle sue applicazioni, con vantaggi e svantaggi. Per non rendere la lettura troppo impegnativa, si è pensato di dividere la tematica in 3 puntate, avvalendosi della consulenza dell’Avvocato Roberto lenzi, Studio Lenzi e Associati.
Società semplice, di nome e di fatto
Si costituisce senza obbligo di un atto formale, ma con sola registrazione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente territorialmente (sezione speciale). Si costituisce tra persone (spesso familiari) che vi conferiscono beni immobili, mobili (es. opere d’arte), partecipazioni societarie, liquidità con l’obiettivo di una governance unitaria. I soci possono avere poteri in forma disgiunta o congiunta, oppure stabilire di comune accordo che uno o più soci abbiamo poteri decisionali e di firma (congiunta o disgiunta), e altri solo di partecipazione agli utili, ma non gestionale e di rappresentanza. Uniche due conditio sine qua non:
- la società deve avere per oggetto un’attività economica non commerciale: nel caso di gestione di immobili, per esempio, è concessa l’amministrazione di affitti a lungo termine purché questa non preveda servizi aggiuntivi (per esempio, Airbnb o Booking);
- i soci devono costituire un fondo comune in sostituzione del tradizionale capitale sociale che nel caso della società semplice non viene richiesto.
La suddivisione degli utili (o delle perdite) avviene secondo quanto previsto nei Patti sociali o, in mancanza, proporzionalmente al capitale conferito. La società semplice, inoltre, non può fallire, può però essere sciolta, di comune accordo o per esaurimento dell’oggetto societario.
Non richiedendo di redigere libri contabili e bilanci, la società semplice permette di fatto una gestione flessibile ed economica. Chiediamo di aiutarci a inquadrarla meglio all’Avvocato Roberto Lenzi. «La società semplice è stata recentemente in qualche modo “valorizzata” come veicolo organizzato flessibile e personalizzabile nell’ambito della pianificazione patrimoniale e successoria, una sorta di contenitore, di holding, in particolare per la gestione patrimoniale unitaria, e in prospettiva successoria, di ricchezze di più soggetti, insieme o in alternativa ad altri veicoli per queste finalità» sottolinea Lenzi.
La società semplice prevede però responsabilità illimitata in capo ai soci o amministratori, e questo è un aspetto molto delicato perché significa che qualora il capitale della società semplice non fosse sufficiente a coprire un credito di terzi, questi avrebbero diritto ad attaccare il capitale personale ei soci. È così Avvocato Lenzi?
«Nella società semplice vige una responsabilità illimitata (con patrimonio personale) dei soci. Corretto. Tuttavia, si può escludere la responsabilità dei soci senza poteri gestionali e/o di rappresentanza. Inoltre, il socio responsabile illimitatamente può chiedere al creditore la preventiva escussione del patrimonio sociale (beneficium excussionis) e, solo per quanto eccede, è tenuto a rispondere con il proprio patrimonio. Dovrà, però, dimostrare che esistono beni sociali sui quali il creditore può esercitare il proprio credito. A differenza di snc e sas, il creditore particolare del socio non può domandare la liquidazione della quota del debitore fino a quando dura la società. Nelle società immobiliari non può aggredire il patrimonio societario, ma se quest’ultimo è insufficiente a garantire il debito, potrà rivalersi o compiere attivi conservativi sulla quota di utili del socio debitore o chiedere la liquidazione della quota se il creditore dimostra che il debitore non possiede altri beni su cui soddisfarsi».
Un accenno al profilo fiscale
La tassazione in una società semplice avviene in capo al socio come se il bene fosse intestato alla persona fisica (i redditi sono qualificati come redditi personali fondiari, di capitale e/o diversi – Irpef), il che comporta svariati vantaggi.
In particolare:
- la vendita di immobili (purché non terreni edificabili) dopo 5 anni è esente da tassazione;
- vi è esclusione delle società semplici dalla disciplina delle società di comodo, prescindendo quindi dai test di verifica richiesti dalla normativa vigente in materia di società di comodo (ricavi presunti).
- non sono applicati gli studi di settore.”
Takeaway:
- la società semplice garantisce una governance unitaria nella gestione di patrimoni di più persone o familiari e nella pianificazione successoria
- la società semplice prevede una gestione semplificata e poco costosa, e fiscalmente i redditi sono tassati come redditi personali (Irpef), prescindendo da logiche di redditi presunti
- a meno che il socio sia privo di poteri gestionali o di rappresentanza, la sua responsabilità verso debiti della società è illimitata, quindi anche estesa al suo patrimonio personale (qualora quello della società non fosse sufficiente).
Il secondo capitolo dedicato alla società semplice nella gestione di capitali immobiliari è stato pubblicato giovedì 30 marzo 2023; il terzo capitolo dedicato alla società semplice nella successione di beni è stato pubblicato il 3 aprile 2023.
Testo a cura di Emanuela Notari
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