La riforma previdenziale in senso contributivo, l’adeguamento sistemico dell’età pensionabile all’aumento dell’aspettativa di vita e il cambiamento continuo delle regole che, per esempio, nel 2023 ha reso inaccessibile Opzione Donna a molte candidate alla pensione anticipata, fanno del riscatto di laurea una tematica rilevante e delicata per i vantaggi che può rappresentare in termini di aumento dell’importo pensionistico e/o di anticipazione della pensione. Non sempre però il costo del riscatto vale il contributo che gli anni di laurea danno all’importo pensionistico. E nemmeno è detto che l’operazione offra un’anticipazione apprezzabile del diritto alla pensione.
Il riscatto di laurea è l’opzione che lo Stato offre ai laureati (o effettivi possessori di titolo equiparato) di far valere gli anni di studio quali anni di contribuzione pensionistica (in termini di contribuzione e di anzianità). Il riscatto è oneroso, quindi si paga. Per periodi che si collocano nel sistema di calcolo retributivo (precedente al 1° gennaio 1996), l’importo è calcolato in base a età, periodo da riscattare e retribuzioni percepite negli ultimi anni. Se invece il periodo si colloca dopo il 1/1/96 o, anche se precedente, corrisponde a un’opzione di pensionamento anticipato contributivo, il calcolo prevede l’applicazione dell’aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda, nella misura prevista dalla gestione pensionistica presso cui si fa domanda di riscatto. Per il caso che rientra nel sistema di calcolo contributivo è però previsto anche il riscatto agevolato, che prevede un costo fisso di 5.776 euro per ogni anno di università, prescindendo dal reddito. Il vantaggio economico della formula agevolata si riflette, naturalmente, in un minor valore degli anni riscattati ai fini dell’importo dell’assegno pensionistico, quindi tende ad essere una scelta dettata dal desiderio o la necessità di anticipare la data pensionabile.
Il riscatto può riguardare l’intero periodo o singole parti di esso ed è possibile riscattare due o più corsi di laurea.
Chi può fare domanda di riscatto?
I requisiti previsti per avere accesso all’opzione di riscatto della laurea sono:
- possedere effettivamente il titolo di studio universitario o equiparato:
- diploma universitario, il cui corso non sia stato inferiore a due e superiore a tre anni;
- diploma di laurea il cui corsi non sia stato inferiore a quattro e superiore a sei anni;
- diploma di specializzazione conseguito successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
- dottorato di ricerca il cui corso è regolato da specifiche disposizioni di legge;
- Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea;
- diploma accademico A.F.A.M. (Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale) di primo livello o di secondo livello o di specializzazione o ancora di formazione alla ricerca, equiparato al dottorato di ricerca universitario, conseguito al termine dei nuovi corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 2005-2006;
- sono riscattabili anche i periodi di studio i titoli accademici conseguiti all’estero solo quando siano rilasciati nei paesi aderenti alla “Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997” e siano riconosciuti in Italia a fini previdenziali ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), d.p.r. 189/2009;
- richiedere il riscatto per periodi non già coperti da contribuzione – obbligatoria o figurativa o da riscatto presso il fondo cui si inoltra richiesta di riscatto o anche negli altri regimi previdenziali previsi dalla legge (art. 2, comma 1, decreto legislativo 184/1997);
- essere titolari di contribuzione (almeno un contributo obbligatorio) nell’ordinamento pensionistico in cui si chiede il riscatto, salvo quanto previsto nel caso di domanda presentata da soggetti inoccupati.
Nel caso specifico di soggetti inoccupati non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbiano iniziato l’attività lavorativa in Italia o all’estero, è previsto il versamento di un contributo per ogni anno da riscattare pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) vigente nell’anno di presentazione della domanda.
Non sono riscattabili gli anni di iscrizione fuori corso, ovvero se il corso di laurea prevede 5 anni ma se ne impiegano 6, il sesto non è riscattabile.
Considerata la premessa iniziale che ogni caso di riscatto universitario va valutato attentamente perché potrebbe essere molto o poco o per niente conveniente spendere la somma richiesta rispetto ai vantaggi economici (aumento assegno pensionistico) e/o temporali (anticipazione età pensionabile), è fondamentale fare la propria scelta con l’assistenza di un esperto previdenziale o studiando con attenzione le simulazioni offerte dal portale INPS.
Nel prossimo articolo sul tema offriremo alcune valutazioni più approfondite grazie alle simulazioni fatte da Smileconomy per il Corriere della Sera.
Testo a cura di Emanuela Notari
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