Si chiama RITA (Rendita integrativa temporanea anticipata) e può aiutare un lavoratore a cui mancano tra i 5 e i 10 anni alla pensione e abbia, per esempio, perso il lavoro. Il RITA prevede un riscatto totale o parziale sotto forma di rendita del fondo pensione a cui si è iscritti, fino al momento in cui si percepirà la pensione principale, tutto o solo parte del capitale accumulato nel fondo. La tassazione prevede un’aliquota agevolata dal 9% al 15%.
Cosa dice la legge quando si perde il lavoro si matura l’età per la pensione di vecchiaia
I lavoratori che cessino l’attività lavorativa e maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi e che abbiano maturato, alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa, un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza. Le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell’aderente, in forma di rendita temporanea, denominata “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA), decorrente dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente nell’erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari alla parte di montante accumulato richiesta.
Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata;
- I lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi;
- La Rendita integrativa temporanea anticipata – RITA – istituita con la Legge di bilancio 2017 ha avuto inizialmente poco successo perché era collegata ai medesimi requisiti previsti per l’APE volontario; perciò è stata modificata con la legge di bilancio 2018. Le nuove regole svincolano pertanto RITA dall’APE sociale o aziendale.
Abstract di articolo pubblicato su Patrimonia & Consulenza
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