Esistono situazioni nella vita in cui si può voler sostenere una persona o una finalità meritori di tutela. La legge prevede una serie di strumenti attraverso i quali raggiungere l’obiettivo ma non tutti si adattano a tutte le stagioni.

Il Fondo Patrimoniale, per esempio, svolge perfettamente il compito ma solo a tutela della famiglia frutto di un matrimonio, peraltro in un terreno minato da un’interpretazione sempre più penalizzante della segregazione del bene oggetto del fondo rispetto ad eventuali creditori per debiti sostenuti per la stessa finalità del fondo.

Il Trust, più flessibile, si adatta a finalità disparate, anche a tutela di soggetti non rientranti nel nucleo frutto di rapporto coniugale, e ammette beni di ogni genere, ma il costo di un Trust suggerisce che venga scelto per questioni patrimoniali di un certo valore. Inoltre, quale strumento di adozione di ordinamenti esteri, è normato da regolamenti espressi in lingue diverse dall’italiano, fatto di per sé non ostativo ma sicuramente poco familiare.
Il trust in ultimo, non certo per pregnanza, prevede un passaggio di proprietà che, di fatto, spossessa il disponente in favore di un fiduciario.

A sostegno di finalità anche diverse da quelle interne a un nucleo familiare esito di legame di coniugio, purché meritorie, la legge italiana prevede anche che una persona possa destinare a “chiunque” (persona fisica, pubblica amministrazione, anti vari, persone giuridiche) un bene mobile registrato o immobile, senza spossessarsene, per un periodo massimo di 90 anni o per la durata della vita del beneficiario (senza peraltro che siano necessarie regole specifiche per l’amministrazione dei beni) attraverso l’atto di destinazione. Al termine di tale periodo, il disponente torna in possesso del bene, ma, in condizioni di rispetto delle intenzioni della legge quindi di meritevolezza non in pregiudizio di quote successorie, il bene destinato viene isolato dal patrimonio del disponente e pertanto protetto da eventuali futuri creditori (le azioni esecutive possono essere esercitate sui beni destinati solamente per i debiti contratti per lo scopo di destinazione).

Il diritto di opponibilità ai creditori impone per questo negozio giuridico la forma dell’atto pubblico. È sufficiente la presenza di un notaio e del disponente. I costi sono limitati all’atto notarile e, non prevedendo di passaggio di proprietà, l’atto non è caricato di tassazione.

Il beneficiario non è tenuto ad esprimere formale accettazione, pur avendo pieno diritto di rinuncia, mentre il disponente non può revocare l’atto fino al suo esaurimento, salvo casi estremi come il sopraggiungere di nuovi eredi nei confronti delle cui quote di legittima la disposizione risultasse lesiva.

Il criterio dirimente è lo scopo della destinazione che, per essere pienamente meritevole, deve riguardare progetti o persone che necessitano di sostegno e tutela, allontanando dall’atto il sospetto che sia fatto per sottrarre un bene alla responsabilità patrimoniale del disponente nei confronti di creditori.  Per esempio gli studi di un figlio proprio o di convivente, o l’avvio di una loro carriera professionale o artistica; il sostegno di persona convivente che non ha diritti successori nei confronti del partner, di persona non autosufficiente o disabile, di una istituzione o fondazione, di una comunità in condizioni di necessità (es. i poveri della località X).

Il notaio, nella sua esperienza, è sicuramente in grado di valutare la meritevolezza del fine dell’atto di destinazione ma l’ultima voce in capitolo, qualora questo venisse contestato da soggetti interessati a diverso titolo al bene oggetto dell’atto di destinazione, è di un eventuale giudice. Questi potrebbe infatti invalidare l’atto ex post e, con esso, gli effetti della segregazione.

Della tutela di figli minori o di soggetti disabili si è occupato più volte l’ordinamento italiano, sempre attento ai diritti degli individui più fragili. Manca però forse altrettanta attenzione a soggetti anziani, tanto più di fronte a punte estreme di una longevità inedita che porta spesso a situazioni di massima fragilità a fronte, soprattutto nel caso di donne anziane prive di copertura pensionistica salvo, nella maggior parte dei casi, la pensione di reversibilità del marito defunto, disporre di redditi pensionistici inadeguati.

Nasce da questa considerazione lo stimolo a valutare l’atto di destinazione a favore di genitori o coniugi o, tanto più, conviventi anziani per la durata della loro vita, proprio a tutelarne le risorse negli anni più critici e bisognosi di sostegno.

Poiché non sembra la legge escludere la coincidenza di disponente e beneficiario, anche su questa ipotesi, posta la meritevolezza della fattispecie, potrebbe essere utile una riflessione.

Su questo punto anche l’Avvocato Roberto Lenzi non ravvede nella legge nulla che vieti di applicare l’atto di destinazione a soggetti anziani per la loro tutela. Gli abbiamo chiesto di aiutarci a capire meglio l’atto di destinazione e a sintetizzarne pro e contro. «L’istituto non ha avuto sino ad oggi una grande diffusione, soprattutto se rapportato ad altri finalizzati a realizzare esigenze di pianificazione patrimoniale.

Le ragioni possono essere ricondotte ad alcuni aspetti, tra i quali:

  • Ridotta conoscenza dell’istituto da parte del pubblico.
  • Limitati ritorni economici per i proponenti lo stesso, in particolare da parte di soggetti appartenenti al mondo dell’intermediazione finanziaria.
  • Difficoltà riscontrabili dai pubblici ufficiali demandati a valutare la “meritevolezza” dell’atto (da non confondere con la “liceità” dello stesso) i quali potrebbero, nella pratica, incorrere nel rischio di trascrivere atti invalidi qualora, in una eventuale successiva sede giudiziale, tale meritevolezza non venisse riconosciuta. Nella prassi, esistono incertezze interpretative sul connotato della meritevolezza degli interessi alla base dell’atto di destinazione per il fine di tutela; vale a dire, se lo stesso possa essere onnicomprensivo oppure limitarsi a certi ambiti. Diverso dal concetto di liceità, l’opinione prevalente individua alcuni ambiti dove la meritevolezza può definirsi sicura, lasciando divergenze di vedute sull’estensibilità ad altre situazioni.

Con la premessa che i beni interessati al vincolo di destinazione possono essere solo immobili o beni mobili registrati (e relativi frutti), il parametro più significativo per l’applicazione dell’istituto in esame è costituito, quindi, dalla “meritevolezza”, necessaria per dare validità all’atto negoziale.

Quali i criteri per valutarla?

Senza pretesa di esaustività, indichiamone alcuni: situazione del disponente; congruità dello scopo; durata ed intensità del vincolo; valore dei beni destinati.

Alcune fattispecie di destinazione patrimoniale (che possono riguardare cespiti immobiliari ma anche quote di società):

  • a favore dello stesso disponente in quanto soggetto caratterizzato da età avanzata a dalla mancanza di un trattamento pensionistico;
  • a tutela di coniuge non autosufficiente (anche in prospettiva longevità);
  • a tutela di famiglia di fatto, situazione alla quale non si può applicare il Fondo Patrimoniale;
  • a favore di un convivente che ha fornito vari apporti al disponente;
  • a favore di un figlio disabile
  • a favore dell’educazione, avviamento allo studio (anche formazione universitaria o post universitaria) o al lavoro (professione, arte, ecc.) di figli;
  • a favore di Onlus per finalità di natura sociale o similari (beneficienza, sport dilettantistico; tutela e promozione cose di interesse artistico o dell’ambiente; tutela diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; ecc.).
  • per tutela di anziani non autosufficienti».

Testo a cura di Emanuela Notari

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